Cos’è il servizio a Tutele Graduali?

tutele graduali

A decorrere dallo scorso 1° gennaio 2021 è terminato il servizio di tutela per le “piccole imprese” o le “micro imprese” con una potenza superiore a 15kW; mentre per i clienti “domestici” e le “micro imprese” (con potenza inferiore a 15kW) il servizio di maggior tutela è attivo fino al 2022.

Oggi le “piccole imprese” o le “micro imprese” con una potenza superiore a 15kW che non hanno ancora scelto un proprio fornitore di energia elettrica del mercato libero si trovano nel cosiddetto “Servizio a Tutele Graduali”. L’esercente dello STG, fino al 30 giugno 2021, sarà lo stesso fornitore della maggiore tutela che già serve il cliente, con le condizioni contrattuali coincidenti con quelle delle offerte PLACET già esistenti.

Dal 1° luglio, il Servizio a tutele graduali sarà erogato dagli esercenti selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali.

Con la delibera 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020, l’ARERA detta le Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Fanno parte integrante della suddetta delibera, composta da 50 pagine, i n.3 allegati, denominati “Allegato A – TIV” composto da 103 pagine, “Allegato B” composto da 8 pagine e “Allegato C” composto da 13 pagine.

L’Allegato A – TIV è il Testo Integrato delle disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di Vendita dell’energia elettrica di ultima istanza in vigore dal 1/01/2021.

L’Allegato B tratta le disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria.

L’Allegato C tratta invece le disposizioni per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Con i documenti in oggetto vengono modificati e/o integrati:

  • TIS – Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement);
  • TIT – Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia 2020-2023;
  • TUIC – Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile;
  • Allegato A della deliberazione 555/2017/R/com – Offerte “A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela” (offerte P.L.A.C.E.T.) e condizioni contrattuali minime per le forniture ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • Allegato B della deliberazione 487/2015/R/eel – Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico;

Tra le principali novità introdotte dalla delibera spiccano:

  • Le seguenti nuove definizioni:
  • Cliente avente diritto al servizio di maggior tutela è il cliente domestico o la microimpresa connessa in bassa tensione titolare di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW;
  • Cliente avente diritto al servizio a tutele graduali è la piccola impresa connessa in bassa tensione ovvero la microimpresa titolare di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW;
  • Cliente avente diritto al servizio di salvaguardia è il cliente finale diverso dal cliente avente diritto al servizio di maggior tutela e dal cliente avente diritto al servizio a tutele graduali;
  • Durante il periodo di assegnazione provvisoria (che vi ricordiamo va dal 01/01/2021 al 30/06/2021) l’esercente le tutele graduali (provvisorio) è l’esercente la maggior tutela territorialmente competente che è tenuto a erogare il servizio a tutele graduali alle condizioni definite nel presente provvedimento;
  • Sono individuate le seguenti 9 (nove) aree territoriali per l’erogazione del servizio a tutele graduali:
  1. Puglia, Toscana;
  2. Lazio;
  3. Lombardia senza il comune di Milano;
  4. Piemonte, Emilia-Romagna;
  5. Comune di Milano, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta;
  6. Veneto, Liguria, Trentino-Alto Adige;
  7. Campania, Marche;
  8. Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria;
  9. Sicilia, Sardegna.
  • Viene confermata la possibilità degli esercenti il STG di sospendere la fornitura per i clienti morosi, con le stesse modalità in vigore per il mercato libero e il mercato tutelato.
  • Entro il 22/01/2021, l’Acquirente Unico dovrà pubblicare sul proprio sito internet il regolamento per le procedure concorsuali e per lo svolgimento delle stesse.
  • Entro il 31/05/2021, l’Acquirente Unico pubblicherà, sul proprio sito, i nomi dei nove esercenti STG che svolgeranno il proprio servizio per 3 anni, dal 1/07/2021 al 30/06/2024.

Il testo integrale della delibera lo potete trovare al seguente link:

https://www.arera.it/it/docs/20/491-20.htm

Ad oggi rimane confermata la data del 1° gennaio 2022 per il passaggio dal mercato tutelato a quello libero per tutte le utenze domestiche e le micro imprese con potenza inferiore a 15kW.

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